Obbligo di registrazione da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA)

Obbligo di registrazione ai sensi dell'art.6 Reg (CE) n.852/2004 da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA)
Data:

12/08/2021

Argomenti
Tipologia di contenuto
  • News
© Freepik - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Descrizione

Con nota prot. 0105014/21 del 02/08/2021 il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha comunicato ai Responsabili SUAP dei Comuni della Provincia di Teramo le modalità di registrazione a seguito di notifica (NIAS) da parte dell’OSA per il tramite della piattaforma nazionale IMPRESAINUNGIORNO.
Per quanto attiene l’Attività a carattere temporaneo il Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) 2020-2022 recita: “le attività a carattere temporaneo di somministrazione alimenti e bevande sono disciplinate dalla L.R. 22 del 12/07/2016 e sono soggette a notifica ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE 852/2004. La notifica deve essere presentata 5 giorni lavorativi precedenti il primo giorno di svolgimento della manifestazione” . Inoltre l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari non può avere una durata superiore a “sei giorni effettivi” come stabilito dalla L.R. 22 del 12/07/2016, art. 4, comma 3.
In allegato la nota esplicativa indirizzata agli enti quale indirizzo agli operatori economici ai fini di un corretto inoltro delle NIAS a seconda del caso che ricorra.
Ulteriori informative:
FUNZIONAMENTO NUOVO PORTALE SUAP
SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ASL A PROCEDIMENTI SUAP (IMPRESAINUNGIONO) - NIAS

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 24/02/2025 11:16

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by OpenContent · Accesso redattori sito