Manifestazioni pubbliche - Proroga in materia di semplificazioni per lo spettacolo dal vivo

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16 (in G.U. 25/02/2025, n. 46) e successiva LEGGE 21 febbraio 2025, n. 16 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. (in GU n.46 del 25-02-2025)
Data:

14/03/2023

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Descrizione

AGGIORNAMENTO DEL 25/02/2025

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16 (in G.U. 25/02/2025, n. 46) e successiva LEGGE 21 febbraio 2025, n. 16 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. (in GU n.46 del 25-02-2025)

Art. 7 - Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

comma 2: Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente ((, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative)), destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

FINO AL 31/12/2024

L'art. 7, comma 5, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 30 dicembre 2023, n. 303.) , recante: « Proroga di termini in materia di cultura», modifica ed estende la vigenza delle disposizioni recate dall’art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2024. La norma inoltre estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l’orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si applicano a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00. Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una SCIA presentata dall'interessato al SUAP, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
Art. 38-bis. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (così modificato dall'art. 7, comma 7-sexies, lett. b), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 - In vigore dal 31 dicembre 2023):

  1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. (188)
  2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
  4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
  5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il procedimento da seguire sul portale IMPRESAINUNGIORNO è il seguente:
Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93) → Intrattenimento e divertimento → Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche → Avvio, gestione, cessazione attività → SCIA per pubblico spettacolo/intrattenimento temporaneo dal vivo che si svolgono tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, in area all’aperto o al chiuso con partecipazione fino ad un massimo di 2000 persone
Restano ferme e valide tutte le disposizioni tutt’ora vigenti in materia di Safety & Security.

Per ulteriori chiarimenti gli uffici comunali sono raggiungibili ai contatti richiamati nella NEWS, SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

EVENTI IN STABILIMENTO BALNEARE RICADENTE IN AREA MARINA PROTETTA
Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi all’interno degli stabilimenti balneari, contestualmente al procedimento previsto dalla specifica attività (SCIA o richiesta di Licenza) dovrà essere richiesta l’autorizzazione/nulla osta che sarà indirizzata all’Ente Competente (Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano).
Il procedimento da seguire sul portale IMPRESAINUNGIORNO in aggiunta e/o contestuale al procedimento di intrattenimento/divertimento è il seguente:
Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93) → Intrattenimento e divertimento → Stabilimento balneare → EDILIZIA (Interventi Edilizi, Vincoli, Passi carrabili, ecc.) → Acquisizione preventiva di pareri e atti di assenso → Domanda preventiva di parere e/o atto di assenso ad Ente
Documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta di autorizzazione/nulla osta sarà la Relazione previsionale di impatto acustico così come disposto dal PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA approvato con Deliberazione di Consiglio del Comune di Pineto n° 51 del 28/10/2016 in ottemperanza a quanto disposto dal R.E.O. (Regolamento di Esecuzione e Organizzaione dellAMP Torre del Cerrano di cui al D.M. n. 11 del 12-01-2017 e per le determinazioni di competenza.

AGGIORNAMENTO DEL 17/05/2024

Con nota del Ministero dell'Interno Prot. 0015015 del 07/05/2024, trasmessa a tutti i comuni dalla Prefettura di Teramo in data 16/05/2024 avente ad oggetto "Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni falla L. n. 120/2020 e successive modificazioni - Indicazioni", è stato chiarito che:
[...] gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 38-bis del d.l. 76 del 2020, solo in presenza dei quali è possivile sostituire la licenza con la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

  1. tipologia dell'evento: specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonchè proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità.
  2. dimensioni dell'evento: massimo 2000 partecipanti
  3. durata dell'evento: orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 1:00 del giorno seguente.

Quest'ultimo elemento, di fondamentale importanza, deve correttamente intendersi come riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell'arco di tempo indicato dalla norma (8:00 - 1:00 del giorno seguente); diversamente sono da escludersi dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1:00 del giorno seguente.
Così come la presentazione di una SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ogni qual volta scadono le ore 1:00 del giorno seguente, con l'intento di segnalare ogni volta un nuovo evento (trattasi, invece, dello stesso evento), rappresenta un mero espediente, volto ad eludere l'applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati all'organo di vigilanza. [...]

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 20/03/2025 17:17

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