Informazioni generali sulla TARI - Tassa RifiutiTARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Chi la deve pagare?
Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
- aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).
Sono invece escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
- le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.
Come si calcola?
L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.
La superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, com. 340). Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia delle Entrate.
Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie:
- utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
- utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).
A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
- la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).
Alla TARI si applica infine l’addizionale provinciale, fino al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
Calcolare la TARI per una utenza domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Calcolare la TARI per una utenza non domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Quando si paga?
Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale e comunque indicate negli Avvisi per il contribuente.
Come si paga?
Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale e comunque indicate negli Avvisi per il contribuente..
Quando si presenta la dichiarazione?
Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:
- l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni
La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
- per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.
Informazioni per il cittadino - Comune di Pineto
- Dichiarazioni TARI (Iscrizione, Variazione, Cessazione, Richieste per riduzioni o agevolazioni) utenze domestiche e non domestiche
Moduli da compilare e documenti da allegare
- Dichiarazione di inizio, di variazione o cessazione di occupazione unità immobiliare, richiesta per riduzioni o agevolazioni ai fini TARI (vai alla MODULISTICA)
- Copia del documento d'identità
- Documentazione attestante il titolo di possesso
- Documentazione necessaria a dimostrare il diritto alle riduzioni o esenzioni
- Planimetria catastale dei locali e delle aree
- Rimborso per errato versamento
Se il contribuente ritiene di aver versato erroneamente l'imposta a favore del Comune deve presentare domanda di rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, com. 164).
La domanda va presentata al Comune verso il quale è stato effettuato il versamento dell'imposta.
Moduli da compilare e documenti da allegare
- Domanda di rimborso per errato versamento (vai alla MODULISTICA)
- Copia del documento d'identità
- Documentazione attestante i versamenti tributari effettuati
- Documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo
- Rettifica o annullamento di un provvedimento e riesame in autotutela
Il contribuente destinatario di un provvedimento (avviso di accertamento, avviso, sollecito o intimazione di pagamento) relativo ai tributi comunali, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.
Esempi di inesattezze sono: errori di persona, errori logici o di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati, mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso. É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.). La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso.
Moduli da compilare e documenti da allegare
- Domanda di riesame in autotutela di atto o provvedimento amministrativo (vai alla MODULISTICA)
- Copia del documento d'identità
- Documentazione necessaria a motivare la domanda
- Acquiescenza
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative sempre che il contribuente:
- Rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
- Rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- Paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 gg dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tendendo conto delle riduzioni, utilizzando il modello F24 allegato all’atto di accertamento.
Moduli da compilare e documenti da allegare
- La modulistica è inviata al contribuente unitamente all’avviso di accertamento
- Richiesta di rateizzazione
I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento oppure un sollecito o un’intimazione di pagamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica, possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.
Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.
Il debitore può chiedere la rateizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160) delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente schema:
fino a 300,00 € fino a 4 rate mensili
da 300,01 € a 600,00 € fino a 8 rate mensili
da 600,01 € a 1.000,00 € fino a 12 rate mensili
da 1.000,01 € a 2.000,00 € fino a 16 rate mensili
da 2.000,01 € a 3.000,00 € fino 22 rate mensili
oltre 3.000,00 € fino a 72 rate mensili.
N.B. Ai sensi del vigente regolamento di rateizzazione dei tributi locali, per rateazioni superiori ai 3.000,00 euro il Comune può chiedere apposita polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l’importo complessivo del piano di rateazione con scadenza successiva di sei mesi rispetto a quella dell’ultima rata.
La domanda di rateizzazione deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.
Moduli da compilare e documenti da allegare
- Domanda di rateizzazione (vai alla MODULISTICA)
- Copia del documento d'identità
- Documentazione necessaria a motivare la domanda
F.A.Q.
- Domanda: Cosa devo fare se entro in possesso di un immobile nel corso dell’anno?
Risposta: bisogna procedere alla dichiarazione di iscrizione dell’immobile ai fini TARI (vedi sopra in informazioni per il cittadino) entro il 30 giugno dell’anno successivo.
- Domanda: Cosa devo fare se lascio il possesso di un immobile nel corso dell’anno?
Risposta: bisogna procedere alla dichiarazione di cessazione dell’immobile ai fini TARI (vedi sopra in informazioni per il cittadino) entro il 30 giugno dell’anno successivo (è comunque consigliato procedere alla dichiarazione di cessazione appena lasciato l’immobile; in tal modo l’ufficio tributi ha la possibilità di quantificare esattamente la tassa dovuta).
- Domanda: Cosa devo fare se ritengo che la bolletta tari ricevuta non sia corretta?
Risposta: bisogna presentare all’ufficio tributi una istanza in cui si espongono le motivazioni che possono portare a una diversa quantificazione del tributo da pagare.
Sezione Documentale (Regolamenti, tassazione, modulistica)
Responsabile del procedimento
- Dott. Juri Palladini: j.palladini@comune.pineto.te.it
Responsabile del provvedimento
- Dott.ssa Orietta Colleluori: responsabilefinanziario@comune.pineto.te.it