Informazioni generali sull’IDS
IDS è l’acronimo di “Imposta Di Soggiorno” ed è l’imposta prevista dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, che ha previsto la facoltà di introdurla con Deliberazione del Consiglio, per i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d'arte e le Unioni di Comuni.
Chi la deve pagare?
L'imposta è pagata da chi soggiorna (soggetto passivo) in una delle strutture ricettiva situate nel territorio del Comune di Pineto. L’applicazione dell’imposta su base annuale viene applicata esclusivamente per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il 1 aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno.
Il pagamento viene effettuato direttamente al gestore della struttura in qualità di agente contabile. Il gestore della struttura provvederà al riversamento dell’imposta in favore del Comune di Pineto entro il 15 del mese successivo attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA del Comune di Pineto
Quanto si paga?
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui alla vigente normativa in materia, ubicate nel territorio del Comune di Pineto, fino ad un massimo di n. 6 pernottamenti consecutivi. Qualora il soggiorno si prolunghi per più di trenta giorni continui e ricada a cavallo di due o più mesi, l’imposta è corrisposta fino ad un massimo di n. 6 pernottamenti consecutivi per ciascun mese.
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive. Le misure dell’imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pineto sono tenuti a informare i propri ospiti, in appositi spazi e sul sito internet del gestore della struttura stessa, dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
I gestori hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di imposizione, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
L’obbligo vige in ogni caso, ad eccezione dei casi di cessazione o sospensione dell’attività a seguito di comunicazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Pineto.
I gestori hanno, altresì, l’obbligo di dichiarare annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di imposizione, il riepilogo delle dichiarazioni mensili effettuate per l’anno di imposizione.
La gestione dell’IDS viene effettuata dal gestore della struttura ricettiva attraverso la piattaforma di accreditamento e gestione messa a disposizione dal Comune di Pineto
Sezione documentale (Regolamenti, tariffe, modulistica)
Responsabile del procedimento
Responsabile del provvedimento