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Notizie dal Comune

COVID-19 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE DI BALNEAZIONE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E LIMITAZIONI D'USO SULLE LE PINETE EDALTRE AREE RETROSTANTI L'ARENILE.
ordinanza sindaco
27-06-2020

Le attività ricreative di balneazione, limitatamente agli stabilimenti balneari regolarmente in concessione sul litorale del territorio di Pineto e fronteggianti la pineta storica dalla concessione all’insegna “La Conchiglia” alla concessione all’insegna “Marco’s Beach” comprese, oltre alla concessione all’insegna “La Nelide” sita sull’arenile demaniale all’altezza della località Santa Maria a Valle, con esclusione delle concessioni destinate al solo ombreggio o alaggio imbarcazioni, possono usufruire di spazi retrostanti gli stabilimenti entro l’area della pineta storica, per la lunghezza massima corrispondente al fronte occupato dai manufatti e profondità massima non superiore a 15 metri lineari, sotto il diretto controllo e responsabilità dei gestori interessati sul rispetto dei protocolli di sicurezza dedicati. E’ quanto prevede una apposita ordinanza sindacale per contenere il contagio da Covid-19.
L’ordinanza prevede inoltre che detti spazi dovranno essere opportunamente delimitati da paletti in legno e cordame, con relativi varchi di accesso e uscita e usufruibili per l’allestimento di tavoli, sedie, panche e similari, nel rigoroso rispetto da parte dei gestori delle prescrizioni impartite dai protocolli di sicurezza.
Sono esclusi dall’utilizzo delle aree retrostanti gli stabilimenti balneari siti sui litorali fronteggianti la frazione Scerne di Pineto e la pineta denominata “Catucci” per conseguente carenza di spazi usufruibili all’uso pubblico.
Sono vietati sia sull’arenile che sulle aree retrostanti gli stabilimenti: tutte le pratiche di attività ludico-sportive collettive (beach-volley, beach-soccer, calcio- balilla, gioco delle bocce) e altri giochi di gruppo che possono dar luogo a
assembramenti; tutte le attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive, etc..) che 
favoriscano assembramenti di persone;l’utilizzo di carte da gioco di qualsiasi genere (come da precedente ordinanza sindacale) in spazi sia chiusi che aperti, non essendo possibile una loro disinfezione a ogni turno; nella pineta denominata “Catucci” e sulle aree verdi retrostanti gli stabilimenti balneari in località Scerne di Pineto, nella pineta storica che si estende dalla concessione demaniale all’insegna “La Conchiglia” fino all’ingresso nord del giardino botanico di pertinenza della Torre Cerrano, sulle aree libere non interessate dagli spazi concessi agli stabilimenti balneari, è vietato ogni tipo di assembramento di qualsiasi genere, nonché di posizionamento e utilizzo di attrezzature (tavoli, sedie, sdraio, lettini e similari); ogni tratto di arenile in concessione dovrà essere delimitato a nord e sud, ortogonalmente la battigia, con paletti in legno e cordame, lasciando corridoi di libero passaggio ove previsto dal vigente Piano Demaniale Comunale; è consentito l’uso delle attrezzature per giochi dei bambini solo se certificate in materia di idoneità e sicurezza riferiti a struttura e materiali, con copertura assicurativa a carico dei gestori e sotto la loro diretta responsabilità, nonché con l’obbligo di sanificazione periodica giornaliera nel rispetto del relativo protocollo di sicurezza di cui all’O.P.G.R. n. 74/2020; sono inibiti all’uso tutte le attrezzature e gli spazi adibiti ad attività ludico-sportive insistenti sotto le pinete demaniali e poste al di fuori delle aree concesse agli stabilimenti balneari; L’ordinanza avrà efficacia dalla data di pubblicazione e fino all’emanazione di diverse disposizioni sovraordinate che dovessero intervenire nel periodo di vigenza e che possano modificare e/o integrare le misure sopra enunciate.
Ogni violazione sarà punita a norma del
codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n. 327 e s.m.i., salvo che il fatto
costituisca più grave reato e/o in violazione della normativa sulle aree protette, con
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 1164, comma 2, da € 100,00 a €
1.000,00.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.

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