L'affidamento dell'urna cineraria del defunto per la sua conservazione è consentito sia per volontà espressa in vita del defunto, sia manifestata successivamente dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più stretti (secondo le indicazioni del Codice Civile) e autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di dove si trovano i resti mortali.
Può essere affidataria dell'urna qualunque persona scelta liberamente dallo stesso defunto o da chi può manifestarne la volontà.
Il luogo ordinario di conservazione è la residenza della persona affidataria, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro conservazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.
L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute e a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione sia sulle condizioni di conservazione dell'urna.
In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza, l'urna dovrà essere consegnata al cimitero.