Descrizione
In applicazione dell’art. 64 della L.R. 31 luglio 2018, n. 23 L'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio; la data della riapertura dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.
Pertanto l’operatore commerciale è tenuto a fare comunicazione mediante procedimento presente su portale IMPRESAINUNGIORNO entrando nella sezione COMMERCIO (Ateco da 45 a 47) o RISTORAZIONE e dopo aver scelto il settore di attività dove ricade la propria selezionare la sezione Avvio, gestione, cessazione attività selezionare Sospendere l’attività con il procedimento COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’.
E’ possibile utilizzare tale procedimento per tutti i tipi di sospensione (comprese quelle per FERIE) e pertanto qualsiasi altra comunicazione che venga trasmessa al SUAP al di fuori di tale procedimento verrà archiviato d'ufficio.
NOTA DI CARATTERE GENERALE COMUNE alle attività che ricadono nella sezione "COMMERCIO (Ateco da 45 a 47)"
Il portale camerale consente alle attività presenti in questa sezione, sempre nel rispetto della vigente normativa nazionale e/o regionale a seconda del caso che ricorra, l’assolvimento del presente tipo di comunicazione all’interno del procedimento di ciascuna attività (Commercio al dettaglio in area privata, Commercio all’ingrosso, Vendita di quotidiani e periodici, Impianto di distribuzione carburanti). Qualora vi siano procedimenti legati all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, gli stessi devono essere eseguiti in conformità a quanto riportato nelle sezioni dedicate del portale SUAP qualora ricorrono. Al seguente portale https://www.adm.gov.it/portale/monopoli per quanto non espressamente legato alle comunicazioni di sospensione temporanea, la cui documentazione (prelevata dal portale dei monopoli) deve essere integrata quale allegato libero al procedimento sopra richiamato.
Pertanto ogni comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra riportate verrà archiviata.
NOTA PER ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN AREA PUBBLICA (Ateco 47.8)
La Legge Regionale Abruzzo n. 23 del 2018 (c.d. Testo Unico sul Commercio) non disciplina espressamente la possibilità di sospendere volontariamente l’attività di commercio al dettaglio in area pubblica per i titolari su posteggio (di tipo A) o in forma itinerante (di tipo B). Si ritiene, tuttavia, che la medesima disciplina prevista per il caso di sospensione volontaria delle attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande, possa applicarsi per analogia alle attività di commercio al dettaglio in area pubblica, anche se non disciplinata a livello regionale nel T.U. sul Commercio e a livello locale nel vigente Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche. La comunicazione di sospensione volontaria delle attività di commercio dovrà essere effettuata esclusivamente con le modalità sopra indicate per il COMMERCIO e RISTORAZIONE. Pertanto, ogni comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra riportate verrà archiviata d’ufficio.