Proroghe leggi Regione Abruzzo

L.R. ABRUZZO 08/10/2022, n. 28 - Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni. (in vigore dal 13/10/2022)
Data:

14/03/2023

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Tipologia di contenuto
  • News
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Descrizione

SPORTELLO UNICO PER l’EDILIZIA

RECUPERO DEI SOTTOTETTI: PROROGA AL 31/12/2021
Art. 13 Modifiche all'art. 1 della L.R. n. 10/2011.

1. Alla legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Nonne sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo), all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 le parole "31.12.2020" sono sostituite dalle seguenti: "31.12.2021 ";
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il recupero a fini residenziali dei sottotetti è consentito anche negli edifici realizzati successivamente alla data di cui al comma 1, decorso un anno dalla data di conseguimento dell'agibilità dell'edificio in cui è ubicato il sottotetto."

L. R. ABRUZZO 11/01/2023, N. 5 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. (in vigore dal 19/01/2023)
SPORTELLO UNICO PER l’EDILIZIA

PIANO CASA: PROROGA AL 31/12/2023
Art. 2 (Modifica all’art. 11 della L.R. 16/2009)
1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 5 Modifica all'art. 2 della L.R. n. 40/2017
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2017 n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazione d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) le parole "31.12.2020" sono sostituite con le seguenti "31.12.2021".
NORME PER LA CONSERVAZIONE, TUTELA, TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO
Art. 7 Integrazione alla L.R. n. 18/1983.
1.Dopo l'articolo 30-ter della legge regionale 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), è inserito il seguente:
"Art. 30-quater
(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo)
1.Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 380/2001 è consentito, per una sola volta, un incremento del dieci per cento della superficie utile residenziale della singola unità immobiliare esistente tramite la chiusura di logge o porticati, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti nonché dei vincoli di tutela ambientale, culturale e paesaggistica vigenti. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'interno delle zone A di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968.
2. Ai fini del riuso e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi degli uffici e dei locali commerciali esistenti, ubicati all'interno di edifici a prevalente destinazione residenziale.".
Art. 8 Modifica all'art. 70 della L.R. n. 18/1983
1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 70 della L.R. n. 18/1983 è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-ter. Nei casi di frazionamento di cui al comma 9-bis da realizzare senza aumenti di volumetria, di superficie e di cambio di destinazione d'uso, non si applicano le previsioni di cui al comma 1.".
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÁ PRODUTTIVE
TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO: CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE – PROROGA AL 01/01/2024
Art. 6 Modifica all'art. 93 della L.R. n. 23/2018.
1. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), al comma 4-bis dell'articolo 93 le parole "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".
NORME REGIONALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E ACCORDI CONTRATTUALI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.
Art. 14 Interpretazione autentica dell'art. 4 della L.R. n. 32/2007.
L'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) si interpreta autenticamente nel senso che l'autorizzazione all'esercizio ivi prevista è riferita alla struttura o studio nel suo complesso. Conseguentemente l'autorizzazione all'esercizio è richiesta unicamente dal titolare dei medesimi e non dai singoli professionisti che operano al suo interno in qualità di collaboratori e/o consulenti, i quali possono pertanto esercitare all'interno delle strutture o studi senza ulteriore autorizzazione.
Art. 15 Modifiche alla L.R. n. 32/2007.
1.All'articolo 1 della L.R. n. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 6 le parole "ovvero piano sanitario, piani stralcio, atto del fabbisogno" sono soppresse;
alla lettera b) del comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi compresa la società tra professionisti (STP)";
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Per struttura sanitaria deve considerarsi anche il mezzo mobile ove si erogano prestazioni sanitarie, garantendo condizioni di sicurezza per gli utenti e gli operatori e assicurando la qualità dell'assistenza erogata. Il mezzo mobile deve considerarsi quale sezione staccata, aperta al pubblico, di una struttura sanitaria, ad essa è funzionalmente collegato e le prestazioni erogate su un mezzo mobile devono essere comprese tra quelle per le quali la struttura principale è autorizzata salvi i casi di strutture mobili delle Associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). La disciplina dei mezzi mobili sanitari è definita con specifico regolamento regionale che ne individua le tipologie di prestazioni erogabili, fermi i requisiti da stabilire ad integrazione del vigente Manuale di autorizzazione.".
2.Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 32/2007 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli studi medici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) comunicano al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente il personale sanitario di supporto secondo le modalità definite con regolamento regionale.".

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 25/02/2025 09:34

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