PDC e SCIA

Proroga termini
Data:

17/12/2021

Argomenti
Tipologia di contenuto
  • News
News
News © Comune di Pineto - Licenza aperta

Descrizione

La proroga, ex art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
NB: Alla richiesta di proroga di fine lavori deve essere allegata una relazione sullo stato di attuazione dei lavori e la documentazione fotografica.

Gli atti di assenso della pubblica amministrazione mantengono la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, così come disposto in origine dal D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, all’art. 103, commi 1 e 2, successivamente modificati e integrati dall’articolo 3-bis del D.L. 125/2020, convertito dalla L. 159/2020, che si riferisce a “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori” di cui all’art. 15 del DPR 380/2001, “ in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica”; la disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività e di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comunque denominate e al ritiro dei titoli abilitativi rilasciati.
N.B.: Con Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021, che ha esteso lo stato di emergenza nazionale per Covid-19 fino al 31 marzo 2022 (facendo slittare al novantesimo giorno successivo allo stato di validità dei titoli edilizi), tutti i titoli edilizi in scadenza come Permessi di Costruire, Scia, Segnalazioni certificate di Agibilità e autorizzazioni paesaggistine ed ambientalisono valide fino al 29 giugno 2022.

Si forma per effetto di una comunicazione dell’interessato (che non necessita di alcuna motivazione), alla quale segue una comunicazione di presa d’atto da parte dell’amministrazione nel caso di verifica positiva dei requisiti previsti ovvero:

  1. deve essere obbligatoriamente prodotta prima:
  • della scadenza del termine di fine lavori del permesso di costruire /autorizzazione unica (tre anni dalla data di inizio lavori per pdc)
  • della scadenza dell’efficacia della Scia/Scia alternativa al Pdc (tre anni dalla data di efficacia)
  1. il titolo edilizio non deve risultare in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati .

La normativa prevede una proroga massima di 1 anno per l'inizio dei lavori e di 3 anni per la fine dei lavori.
Nel caso non ricorrano tali requisiti l’amministrazione comunica l’inefficacia/mancata formazione della proroga.
NB: Alla comunicazione di proroga di fine lavori deve essere allegata una relazione sullo stato di attuazione dei lavori e la documentazione fotografica. 

Art. 10-septies. Misure a sostegno dell'edilizia privata (Articolo inserito dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51) - In vigore dal 28 febbraio 2023
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di due anni:

  1. i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  2. il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

 

  • Art. 4-quater Decreto-legge 181/2023 cd. “Energia bis” come inserito dalla Legge di conversione 11/2024 - Proroga straordinaria termini permessi di costruire, Scia, convenzioni urbanistiche.

La Legge11/2024 di conversione del Decreto-legge 181/2023 cd. “Energia bis” ha esteso da due anni a trenta mesi la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche già prevista dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022. Tale estensione – contenuta nell’art. 4-quater e in vigore dall’8 febbraio 2024 – riguarda:

  1. i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024
  2. le Scia presentate fino al 30 giugno 2024 3) le convenzioni formatesi fino al 30 giugno 2024 (in precedenza, tali termini erano tutti fissati al 31 dicembre 2023).

Si ricorda che la proroga dell’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022, inizialmente fissata in un anno, era stata già estesa a due anni dall’art. 10, comma 11-decies del Decreto-legge 198/2022 convertito dalla Legge 14/2023.
Per maggiore chiarezza si riporta di seguito il testo dell’art. 10-septies come risultante in seguito delle modifiche apportate da ultimo dall’art. 4-quater del Decreto-legge 181/2022 come inserito dalla Legge11/2024:
Art. 10-septies. Misure a sostegno dell'edilizia privata
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

In virtù della nuova norma approvata dal Parlamento sono dunque prorogati di trenta mesi i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi mediante silenzio assenso (ai sensi dell’art. 20 del Dpr 380/2001) fino al 30 giugno 2024 e pertanto quelli rilasciati sia prima dell’entrata in vigore della nuova norma (e quindi prima dell’8 febbraio 2024), sia dopo l’entrata in vigore della nuova norma (e quindi dall’8 febbraio al 30 giugno 2024).
 
Si ricorda che la proroga non è automatica ma per poterne usufruire occorre:

  • una comunicazione al Comune nella quale l’interessato espliciti la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
  • la ricorrenza di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio e/o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

 
La proroga trova applicazione alle medesime condizioni anche alle Scia presentate fino al 30 giugno 2024 (il cui termine di efficacia triennale viene così portato a cinque anni e mezzo) e alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate fino alla stessa data (la cui efficacia viene estesa a sette anni e mezzo o a otto anni e mezzo, considerato che in base all’art. 146 D.lgs. 42/2004 il termine di efficacia è pari a cinque anni ovvero, se i lavori sono iniziati nel quinquennio, a sei anni).
 
Con riferimento ai permessi di costruire e alle Scia per i quali è stata già presentata al Comune competente una comunicazione ai sensi dell’art. 10-septies DL 21/2022, si ritiene che tali titoli beneficino automaticamente della estensione della proroga a trenta mesi. Tuttavia, si suggerisce, in via precauzionale, di presentare al Comune una comunicazione integrativa nella quale si manifesti la volontà di usufruire dell’ulteriore estensione della proroga concessa ora dall’art. 4-quater del DL 181/2023. Ciò in quanto, pur essendo il riferimento normativo sempre lo stesso (art. 10-septies DL 21/2022), nella precedente comunicazione al Comune si è chiesto espressamente di usufruire di uno o due anni di proroga.
 
Si evidenzia che l’art. 10-septies del DL 21/2022 specifica espressamente che la proroga si applica anche a

permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato di precedenti proroghe ai sensi:
  • dell’art. 15, comma 2 Dpr 380/2001 e cioè di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico Edilizia;
  • dell’art. 10, comma 4 del Decreto-legge 76/2020 (proroga legata alla pandemia e pari ad un anno

per l’inizio lavori e tre anni per la fine lavori);

  • dell’art. 103, comma 2, Decreto-legge 18/2020 (proroga di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022) per atti della p.a. in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022).

 
È quindi possibile estendere più volte l’efficacia di titoli abilitativi e Scia usufruendo di norme di proroga ordinaria o straordinaria, a condizione che il termine che si intende prorogare non sia decorso al momento in cui si procede con la volontà di beneficiare dell’ulteriore proroga.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 26/05/2025 11:14

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by OpenContent · Accesso redattori sito