Descrizione
Il Testo Unico citato distingue tra attività commerciale in sede fissa su area privata (esercizio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, forme speciali di vendita ecc…) e attività commerciale su area pubblica.
Con riferimento all’attività di tipo ambulante da esercitarsi su area pubblica, la Legge richiamata prevede espressamente che la stessa possa essere svolta su posteggi dati in concessione ovvero in forma itinerante, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale applicabile al settore.
In particolare, l’art. 82, comma 3 stabilisce che: “(…) L’esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata ed autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate secondo le modalità stabilite dal Comune (…)”.
L’art. 105 della stessa Legge, rubricato “Aree private messe a disposizione”, dispone in tal senso prevedendo che: “(…) 1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato. 2. Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l’idoneità dell’area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge. 3. I rapporti tra il Comune ed i soggetti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione. (…)”.
Pertanto, l’attività di tipo ambulante su area pubblica o privata svolta con modalità diverse da quelle previste dalla normativa regionale in materia e dal Regolamento comunale (“Regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e aree del demanio marittimo”, approvato con D.C.C. n° 17 del 17.05.2018 e revisionato con D.C.C. n° 36 del 15.11.2018), è da considerarsi abusiva ai sensi dell’art. 4, co. 4 della L.R. n. 23/2018, poiché posta in essere in violazione delle disposizioni legislative riguardanti l’esercizio delle attività commerciali.
Resta ferma la normativa di settore per la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria azienda su aree private all’aperto diverse da quelle ubicate nella sede principale dell’azienda agricola, delle quali l’imprenditore agricolo abbia la disponibilità sulla base di un titolo legittimo (art. 4, D.Lgs. 18/05/2001, n. 228).