Descrizione
PICCOLI TRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI
- Il gestore dell'esercizio pubblico o eventuale soggetto diverso dal gestore hanno unico obbligo di osservare le prescrizioni contenute negli artt. n° 4 o 5 del citato decreto.
Art. 4 - Impianti inidonei a superare i limiti consentiti
I soggetti indicati all'articolo 3 (N.B: GESTORI), verificano se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all'articolo 2, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, secondo la previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del 1995, il quale redige una relazione indicante: a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa); b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento; c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello LAcq , conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994; d) il valore del livello L Acq, rilevato in assenza di pubblico, misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad una altezza dal pavimento di 1,6 pm 0,1 metri; e) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti del rilievo del livello LAcq. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non è in grado di superare il limite fissato per il livello L Acq, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
Art. 5 – Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti
Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 4, risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico è in grado di superare i limiti di cui all'articolo 2, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto.
L'accertamento di cui al comma 1 è svolto secondo le modalità indicate nell'allegato A (N.B.: nota per i tecnici competenti in acustica).
Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento ed indica: a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie); b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale; c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza; d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994; e) i valori del livello L ASmax , dei livelli equivalenti parziali L Acq.i. , (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misurati del livello L Acq complessivo e della corrispondente durata, come definiti nell'allegato A); f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli L Acq.i e L ASmax.
All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
- Non è prevista alcuna ipotesi di autorizzazione in deroga, ma solo il rispetto dei citati obblighi.
- Rimane l'obbligo in carico al titolare dell'attività conservare la documentazione (Dichiarazione sostitutiva corredata da relazione di un tecnico competente in acustica) presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTE A SCIA O A LICENZA
(Manifestazioni, spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche, feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficienza, luna park temporanei, manifestazioni sportive all'aperto, etc.)
La normativa di riferimento applicabile al caso concreto e quello contenuto nel DPCM 26 ottobre 1995 n°447, dalla LR 23 del 17 Luglio 2007, DGR n° 770/P/2011 del 14/11/2011 e dal Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con DCC n° 51 del 28/10/2016.
Chi segnala l’attività ovvero richiede licenza per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche, feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficienza, luna park temporanei, manifestazioni sportive all’aperto, etc. con o senza CCVLPS ha l’obbligo:
Della presentazione di una domanda (SCHEDA 3) di cui al modello inserito nell’ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE, nel caso in cui le medesime RISPETTANO orari e valori limite stabiliti dal Regolamento Comunale;.
Della presentazione di una domanda (SCHEDA 4) di cui al modello inserito nell’ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE e della Relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Acustico di cui al 7.2 dell’Allegato 1 (pag. 30-33 delle NTA) - Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con DCC n° 51 del 28/10/2016, nel caso in cui le medesime NON RISPETTANO orari e valori limite stabiliti dal Regolamento Comunale. L’ufficio provvederà al rilascio della relativa deroga qualora ci siano le condizioni di natura ambientale ovvero il rispetto dei valori stabiliti dal medesimo piano qualora le condizioni descritte non ne consentano alcuna derogabilità.
Per ogni altro ulteriore chiarimento, rivolgersi all’UFFICIO AMBIENTE raggiungibile al seguente n° di telefono: 0859497224 – Dott.ssa Pamela Centorame.