Descrizione
Il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 23/2017, regola la disciplina relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché quella inerente l'esercizio degli stessi.
La disciplina di seguito delineata si applica agli ascensori e ai montacarichi, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, mentre non si applica agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
L’Ufficio competente al rilascio del numero di matricola è il S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) e la relativa comunicazione dovrà essere inoltrata obbligatoriamente per il tramite della procedura presente sulla piattaforma http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=F831, di cui si elenca in seguito il percorso:
“Edilizia, Ambiente, altri adempimenti - ALTRI ADEMPIMENTI (Prevenzione Incendi, Ascensori, Montacarichi, ecc....) - Messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento in servizio privato - Effettuare la messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento in servizio privato”
Nel caso in cui si debba dare avvio ad una qualsiasi attività soggetta ad obbligo di comunicazione/autorizzazione per il tramite del portale “Impresa in un giorno”, si potrà comunicare contestualmente la messa in esercizio dell’ascensore con richiesta di assegnazione del numero di matricola, nella sezione “ALTRI ADEMPIMENTI (Prevenzione Incendi, Ascensori, Montacarichi, ecc....)” presente in ciascuna sezione per ogni tipologia di attività.
Tale comunicazione, a firma del proprietario o del legale rappresentante, dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del citato regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, con riportato in calce al documento, data e luogo di emissione;
e) copia della dichiarazione di accettazione incarico da parte della ditta incaricata dal proprietario o dal suo legale rappresentante per la manutenzione dell'impianto, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
f) copia della dichiarazione di accettazione incarico da parte dell'Organismo incaricato di effettuare le visite periodiche, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento suddetto.
La comunicazione deve essere inoltrata al S.U.A.P. entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione CE di conformità dell’impianto, completa di ogni elemento/documento obbligatorio.
Se effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione predetta deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto (da effettuarsi a cura del soggetto incaricato alle ispezioni periodiche sull'impianto di cui alla lett.f)).
In caso di comunicazione incompleta, errata o fuori termine l’ufficio competente provvederà, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all’avvio del procedimento amministrativo nel rispetto dei principi e delle norme ivi previste.
Il S.U.A.P. assegna all'impianto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione completa di ogni elemento obbligatorio, il numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante, dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
Per ulteriori chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio S.U.A.P. nei giorni di apertura al pubblico: Mercoledì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00, Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 17:00. Inoltre è raggiungibile al seguente numero di telefono 0859497232.