Installazione di giochi leciti in locali privi di autorizzazione di polizia

Il gioco lecito può essere esercitato, all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.
Data:

21/12/2022

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  • News
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Descrizione

Ai sensi dell’art. 86 co. 3 lett. c) del Tulps, “…per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o al secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione (…) in circoli privati, è necessaria la licenza del questore”. Pertanto, all’interno di tali attività l’esercizio del gioco lecito è soggetto a istanza ai sensi dell’art. 20 della l. 241/90.

In particolare, secondo quanto prescritto dal T.U.L.P.S. e dal Decreto Direttoriale del 27/07/2021:

  • deve essere garantita la differenziazione del gioco, attraverso l’installazione di apparecchi alternativi a quelli dell’art. 110 co. 6 del Tulps;
  • i congegni di cui all’art. 110 co. 6 del Tulps devono essere collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
  • devono essere rispettati i parametri di contingentamento previsti dal Decreto Direttoriale Aams del 27 luglio 2011.

Si considerano giochi leciti:

  • (art. 110 c. 6 del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ciascuna non superiore a cento euro), collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore;
  • (art. 110 c. 7 lett. a) del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadgets, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità;
  • (art. 110 c. 7 lett. c) del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita;
  • GIOCHI A CARTE E DA TAVOLO, BILIARDO, BOCCE: non sono soggetti al limite numerico ma, ai sensi dell’art. 110 co. 1 del Tulps, costituiscono “pratica di gioco”;
  • gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie rides – o giochi per bambini, juke-box), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l’accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. “ticket redemption”) – tutti rientranti nell’art. 110 co 7 lett. c) bis;
  • altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe – rientranti nell’art. 110 co. 7 lett. c) ter.

Negli esercizi che non sono già in possesso delle licenze ex art. 86 e art. 88 del Tulps, l’attivazione di TUTTE le apparecchiature di gioco lecito – e le pratiche di gioco lecito di cui all’art. 110 del Tulps - sono soggette a domanda.

Esercizi dove possono essere installati i giochi leciti

Possono installare apparecchi da intrattenimento – secondo i parametri numerico - quantitativi stabiliti nel Decreto Direttoriale Aams 27/07/2011 e dall’art. 18 del Regolamento:

  • gli esercizi ove si svolgono attività commerciali in genere;
  • i circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235 che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate agli associati.

Requisiti

Requisiti soggettivi
Per attivare le apparecchiatura di gioco lecito, il titolare deve essere in possesso dei requisiti morali indicati agli artt. 11 e 92 del Tulps - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011 - "Nuovo Codice Antimafia". Se l'attività sia esercitata in forma di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per le rispettive forme sociali:

  • per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
  • per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  • per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  • per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  • per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli artt. 11, 92 del Tulps - R.D. 18.6.1931 n.773 a carico dei soggetti specificamente previsti per ogni singola tipologia di impresa dall’art. 85 del DLgs. n. 159/2011.

Requisiti dei locali
Nei locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  1. dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 ogni mq. 2,5 dell’intera superficie a disposizione del pubblico;
  2. rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all’accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla l. 9.1.1989 n. 13 ed al d. Min. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;
  3. osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal d. Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
  4. dotazione di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, con superficie minima di mq 1,20 e larghezza minima di m 1, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
  5. sorvegliabilità, ai sensi dell’art. 153 del Regolamento di Esecuzione del Tulps;
  6. rispetto della normativa in materia di impatto acustico.

INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN ALTRI LOCALI

Restano invariati i parametri stabiliti dal Decreto Direttoriale sopra richiamato e quanto previsto dagli articoli 86 e 88 del Regio Decreto 18 Giugno 1931, n° 773, nonché dalla Legge Regionale Abruzzo 07/12/2020, n° 37 con richiamo puntuale agli articoli 7, 10 e 11.

Procedimento

Per poter porre in esercizio gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 Tulps negli esercizi sopra indicati deve essere presentata una istanza al Comune, da parte del:

  • titolare in caso di ditta individuale;
  • legale rappresentante in caso di società;
  • presidente nel caso di un circolo.

L’attività può essere esercitata nel momento in cui la licenza sarà ritirata.

N.B.: Si fa presente che ai sensi della Legge Regionale 07/12/2020 n° 37 per l’esercizio delle “Sale da Gioco” e l’installazione degli apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 110 del R.D. 773/1931 e dall’articolo 2, comma 2-quater del Decreto Legge 25 marzo 2010, n° 40 convertito nella Legge 22 maggio 2010 n° 73. Inoltre le nuove autorizzazioni presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili. Resta fermo quanto previsto dall’art. 10 comma 5 per quanto riguarda le attività esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione regionale.

Modalità di invio della pratica

La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it. ​

Normativa di riferimento

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 25/02/2025 09:28

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