Industrie Insalubri

Le attività artigianali o industriali, che con le loro lavorazioni possono produrre un'alterazione dell'ambiente esterno o comportano il deposito e/o l'uso di sostanze chimiche e/o pericolose, sono classificate industrie insalubri:
- di prima classe;
- di seconda classe.
Data:

28/12/2021

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Tipologia di contenuto
  • News
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Descrizione

Cosa sono

Le attività artigianali o industriali che con le loro lavorazioni possono produrre un'alterazione dell'ambiente esterno o comportano il deposito e/o l'uso di sostanze chimiche e/o pericolose, se comprese nell'elenco di cui al Decreto Ministero della Sanità del 05/09/1994 (vedi allegati), sono classificate industrie insalubri:

  • di prima classe: quelle che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non reca danno alla salute del vicinato;
  • di seconda classe: quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.

Il Sindaco ha facoltà di vietare l'attività insalubre o di prescrivere particolari cautele nell'interesse della salute pubblica, sentita la locale Azienda USL Teramo.
L'interessato all'avvio/modifica/trasferimento di un'industria insalubre deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l'industria sulla base dell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994. Deve inoltre dichiarare di avere comunque adottato tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute e della incolumità del vicinato.
Requisiti
Requisiti soggettivi morali
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Requisiti soggettivi per i cittadini non-comunitari
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti oggettivi

  • Destinazione d'uso "Industriale/Artigianale" dei locali in cui si insedia l'attività di industria insalubre;
  • Assenza della dichiarazione, con specifica ordinanza sindacale, di inagibilità dei locali in cui viene insediata l'attività, o, nel caso di precedente dichiarazione di inagibilità degli stessi, successivo deposito di certificato di agibilità atto a superare l'ordinanza;
  • Rispetto dei requisiti igienico-edilizi richiamati dal Regolamento Edilizio, dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, se sono trattati anche alimenti, dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
  • Rispetto dei limiti acustici previsti dalla relativa zonizzazione territoriale, attestato da certificazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato iscritto in apposito albo regionale, ai sensi della legge 447/95 e L.R.T. 89/1998, oppure da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 37 e 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011, a meno che l'attività non rientri nell'elenco di cui all’allegato B del D.P.R. 277/2011 e sia quindi esclusa dall'obbligo di presentazione dell'impatto acustico;
  • Rispetto delle norme ambientali e relativo possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (scarico in fognatura, emissioni in atmosfera, altre autorizzazioni ambientali), qualora l'impresa sia soggetta all'ottenimento delle stesse ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 59/2013;
  • Adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa antincendio (possesso del Certificato Prevenzione Incendi o presentazione SCIA ai fini della sicurezza), qualora l'attività esercitata rientri nelle ipotesi di cui all'Allegato "I" del D.P.R. 151/2011.

Come presentare la pratica
Per avviare un'attività di industria insalubre, modificarla o trasferirla occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) - almeno 15 giorni prima dell'effettivo avvio/modifica/trasferimento - una comunicazione, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico mediante la piattaforma IMPRESAINUNGIORNO.
Il procedimento telematico deve contenere OBBLIGATORIAMENTE quali allegati:

Relazione tecnica descrittiva dell'attività insalubre esercitata
Esplicativa della produzione specifica e della potenzialità mensile/annua, delle materie prime impiegate, dei prodotti intermedi e finiti e del ciclo tecnologico in uso, con le relative apparecchiature, durata e frequenza delle operazioni e degli scarichi, provvedimenti adottati per la salvaguardia della salute e della incolumità del vicinato
Planimetria, in scala 1:100
Firmata e timbrata dal richiedente e dal tecnico incaricato, con indicazione dei macchinari e del loro posizionamento e relativa legenda, dei punti di emissione in atmosfera e altezza dei camini, schema dello smaltimento delle acque di scarico di origine civile e produttiva e degli approvvigionamenti idrici
Solo nel caso di obbligo di presentazione dell'impatto acustico:
Relazione previsionale di impatto acustico
Prevista dall'art. 8, comma 4, della L. 447/95 e dall'art. 12, commi 4 e 5, della L.R. 89/98 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 37 e 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011

Solo nel caso in cui gli addetti alle lavorazioni siano superiori a tre:
Compilazione del Modello di autocertificazione
Rapporto informativo D.Lgs 81/2008 industria insalubre con numero addetti superiore a tre

Solo nel caso di obbligo di verifica da parte di un tecnico abilitato, dell'idoneità statica dei macchinari installati:
Certificato di idoneità statica redatto da tecnico abilitato
Normativa e regolamenti

  • Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265, art. 216
  • Decreto del Ministero della Sanità 05/09/1994
  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) nonché la normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE DISCIPLINATO NELLA PRESENTE NEWS PREGASI CONTATTARE L’UFFICIO SUAP AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO: 0859497232 IL MERCOLEDI’ E IL VENERDI’ DALLE 10:00 ALLE 13:00 E IL MARTEDI’ E GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE 15:30 ALLE 17:00

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 24/02/2025 11:48

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