Descrizione
L’esercizio dell’attività professionale di toelettatura è disciplinata con L.R. Abruzzo del 18 dicembre 2013, n. 47, avente ad oggetto: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.”, così come aggiornata con con Delib.G.R. 22 aprile 2014, n. 285, con Delib.G.R. 11 aprile 2015, n. 262, con Delib.G.R. 8 maggio 2018, n. 293 e con Det. reg. 11 dicembre 2019, n. DPF011/143.
L’Art. 10 della Legge richiamata, rubricato: “Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attività di toelettatura.” prevede che: “(…) 1. Chiunque intenda attivare le strutture commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. 2. Il Servizio Veterinario della A.S.L., valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività, trasmette al Sindaco il proprio parere unitamente alla richiesta dell'interessato, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. (….)”.
L’Art. 11 disciplina invece i “Requisiti strutturali commerciali” prevedendo che: “(…) Le strutture commerciali di cui all'art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti. 2. La gestione e la responsabilità della salute e del benessere degli animali custoditi all'interno delle strutture commerciali va garantita da personale con formazione professionale qualificata o di comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione. 3. I titolari delle strutture commerciali, ad esclusione delle attività di toelettatura, hanno l'obbligo di munirsi di registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove annotare l'identificazione, la provenienza e la destinazione degli animali commercializzati di tutte le specie. 4. È vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in qualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. (…)”.
Per l’apertura dell’attività è quindi necessario trasmettere al Comune competente, nel luogo dove si intende svolgere l’attività, la Scia per apertura di attività economica riguardante gli animali da compagnia (allegato alla presente news) ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.
Alla stessa dovrà essere necessariamente allegata la seguente documentazione, da trasmettere successivamente a cura dell’Ufficio SUAP-Commercio, alla competente ASL di riferimento territoriale che rilascerà parere sanitario propedeutico per l’esercizio della predetta attività:
- Domanda apertura tolettatura (di cui al seguente link: https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/02/Domanda-apertura-tolettatura.pdf);
- Relazione tecnica a firma del Responsabile dell'assistenza agli animali, corredata da planimetria quotata dei locali: layout organizzativo e dagli elaborati grafici del caso, nella quale siano riportate le destinazioni d'uso dei singoli locali (area o spazi per l’attesa, ufficio, deposito, servizi, esposizione, locale di vendita, locale preparazione alimenti, locale lavaggio attrezzature ecc.). Per ognuna delle categorie di animali, la Relazione tecnica dovrà riportare i seguenti elementi: 1) collocazione all'interno dell'esercizio; 2) dimensioni delle strutture di ricovero; 3) descrizione di arredi ed arricchimenti ambientali;
- elenco della attrezzature e utensili idonei ai fini della sicurezza sia umana che animale per l’attività inerente la tolettatura degli animali;
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue recapitanti in pubblica fognatura, rilasciato dal competente servizio RUZZO RETI in applicazione del Regolamento per il servizio idrico integrato scaricabile al seguente link: https://www.ruzzo.it/uploads/model_27/regolamento_per_il_servizio_idrico_integrato_2024_v2.pdf; (REGOLAMENTO IGIENE COMUNE DI PINETO: Art. 25 - STUDI PROFESSIONALI VETERINARI, AMBULATORI VETERINARI L'ambulatorio veterinario è soggetto ad autorizzazione sanitaria del Sindaco previo parere vincolante del Servizio Veterinario di Sanità Animale della A.U.S.L. Lo studio professionale non è soggetto ad autorizzazione sanitaria del Sindaco. I locali adibiti a studio devono rispettare i requisiti di illuminazione ed aerazione previsti dalla normativa vigente; devono avere pavimenti di materiale impermeabile ben connessi e pareti rivestite, fino all'altezza di m 2,00 dal pavimento con materiale pure impermeabile ed inoltre i locali per visite dovranno essere dotati di lavabo. Il medico veterinario che intende attivare uno studio professionale deve darne comunicazione al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell' A.U.S.L. allegando planimetria dei locali in scala 1:100. Il possesso di apparecchi di radiodiagnostica usati a completamento dell'attività deve conformarsi alle disposizioni previste dal D.Lvo 17/3/95, n. 230. Nel caso in cui nella stessa struttura ci sia un reparto toelettatura adiacente ad un ambulatorio veterinario, le due attività devono essere separate pur possedendo sala d'attesa e servizi igienici comuni. I reflui della toelettatura devono essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lvo 22/97 e gli scarichi secondo quanto previsto dal D.Lvo 152/99. Tutti i messaggi di pubblicità sanitaria relativi a studi o strutture devono essere conformi alla L.5 febbraio 1992, n. 175 e devono riportare gli estremi dell'autorizzazione. I processi verbali di accertamento da parte degli organi di vigilanza vanno trasmessi all'Ordine Professionale territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni.- DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152, Capo II Autorizzazione agli scarichi Art. 45 Criteri generali 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica l'articolo 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.) 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e 2. 4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.)
- dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico e idrico;
- attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.;
- se presenti, dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all'Art.85 del D.lgs 159/2011;
- copia ricevuta di pagamento dei diritti sanitari dovuti da tariffario sanitario consultabile al seguente link: https://servizi.comune.pineto.te.it/c067035/po/mostra_news.php?id=78&area=S con le modalità riportate nel seguente link: https://pagora.regione.abruzzo.it/ al seguuente servizio: ASL Teramo - Servizio veterinario - Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche;
- copia ricevuta di versamento dei Diritti di Segreteria dovuti allo Sportello Unico delle Attività Produttive. Per l’assolvimento del pagamento di tali diritti è possibile trovare ogni informazione utile al seguente link: https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?p_p_id=1_WAR_informazionisportelloportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_informazionisportelloportlet_codCatastale=F831&_1_WAR_informazionisportelloportlet_prov=TE&_1_WAR_informazionisportelloportlet_mvcPath=%2Fview_tariffari.jsp&_1_WAR_informazionisportelloportlet_comune=PINETO . Il versamento dovrà essere eseguito mediante il servizio PagoPA dal seguente link: https://www.comune.pineto.te.it osservando le fasi sotto descritte:
1.pagoPA – Pagamenti online:
ACCEDI al portale Pagamenti PagoPA
Entra con SPID
Ovvero: PAGA SENZA ACCEDERE → Crea pagamento spontaneo
2.INSERIMENTO SPONTANEO:
Diritti Pratiche SUAP e SUE
Inserire importo: importo come da tabella (vedi tabella per il tipo di istanza/segnalazione a cui sono collegati i diritti di segreteria)
Inserire causale: Codice Tributo e Descrizione (vedi tabella per il tipo di istanza/segnalazione a cui sono collegati i diritti di segreteria)
3.PROCEDI - AGGIUNGI AL CARRELLO – GENERA PAGO PA
(seguire le indicazioni per effettuare il pagamento elettronico)
La pratica dovrà essere trasmessa in modalità esclusivamente digitale con le modalità indicate nel file in allegato "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI PRATICA IN FORMATO DIGITALE".
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
- L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Scarica il testo della normativa ( Rif. Art. 85 ) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- D.lgs 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D. Lgs. n.59 del 26.3.2010 e succ. mod Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- L.R. Abruzzo del 18 dicembre 2013, n. 47, avente ad oggetto: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.”;
- Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale.
- Regolamento per il Servizio Idrico Integrato – Ruzzo Reti