Descrizione
La documentazione deve essere trasmessa a mezzo dell'apposito servizio SUAP messo a disposizione dell'utenza al link http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=F831 .
Prima è necessario effettuare le operazioni di registrazione al link https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go, con la quale si otterranno le credenziali di ingresso al portale SUAP (username e password).
Dopo aver scelto il comune di competenza (Pineto) è possibile trovare il procedimento presente nella sezione "AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, PESCA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (ATECO DA 01 A 09) → ALTRE ATTIVITA' DEL SETTORE - AMBIENTE (AUA, EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI, RIFIUTI, ECC..) → SPANDIMENTI IN AGRICOLTURA → COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101 COMMA 7, LETTERA A), B) E C) DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N° 152, E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI". Selezionando il procedimento ivi riportato di interesse, integrato con la documentazione prevista dalla vigente normativa, (qualora carenti nel procedimento iniziale possono essere caricati quali allegati liberi alla pratica), é possibile fare la comunicazione sopra menzionata. Il tutto reperibile nella sezione informazioni del portale e successiva compilazione in fase di inoltro.
AGGIORNAMENTO DEL 11/02/2025
Con DGR n. 72 del 11/02/2025 è stata aggiornata la DIRETTIVA TECNICA REGIONALE PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI, DI CUI ALLA DGR 559 DEL 05/10/2009.
Pertanto con la presente deliberazione si è:
- Adottato un modello di comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, rielaborando la modulistica già approvata con Determinazione n. DPD023/236 del 27/08/2020;
- Adottato un modello per la predisposizione del documento di accompagnamento da utilizzare per il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi;
- Approvato il nuovo testo della Disciplina Tecnica Regionale per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, unito alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale quale Allegato A, comprendente anche i modelli sopra citati e che sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di approvazione del presente provvedimento, la disciplina dettata dalla DGR 559/2009.
Secondo quanto disposto dalla Direttiva tecnica per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, Allegato A alla DGR 72 del 11/02/2025, la Comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 3 dell’art. 112 del d.lgs 152/2006 e della L. 574/96 deve essere presentata al SUAP e inoltrata a:
- a) ai Comuni interessati, compresi quelli in cui sono localizzati il/i contenitore/i di stoccaggio, qualora diversi da quelli in cui sono ubicati i terreni per lo spandimento;
- b) alla sezione territoriale dell’ARTA Abruzzo;
- c) alla competente struttura della Regione Abruzzo.
Secondo le disposizioni illustrate all’Art. 11 della succitata direttiva tecnica, per gli spandimenti effettuati negli anni successivi a quello in cui è presentata per la prima volta la comunicazione preventiva di cui al precedente art. 10, 1a comunicazione deve contenere le informazioni riportate all'ALLEGATO 3 della presente direttiva tecnica regionale.
Ai sensi dell’Art. 12 della medesima direttiva sono esonerati dall'obbligo della presentazione della comunicazione i frantoi che lavorano una quantità annuale di olive inferiore a 2000 quintali. I soggetti esonerati sono comunque tenuti a dimostrare alle autorità preposte al controllo il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva tecnica regionale.
(In allegato la DGR 72/2025 e la Direttiva Tecnica Regionale)
AGGIORNAMENTO DEL 13/09/2022
Con nota RA/0332044/22 del 13/09/2022 acquisita al protocollo comunale n° 20486 del 15/09/2022 l'ufficio competente regionale pone l'attenzione su quanto previsto dalla Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica, approvata con DGR n. 314 del 30/05/2021 e s.m.i., che all'art. 5 stabilisce che:
- la comunicazione deve essere presentata al SUAP del Comune in cui ha sede il centro aziendale almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di spandimento;
- le aziende che effettuano l’utilizzazione agronomica devono trasmettere la comunicazione al SUAP del Comune in cui sono ubicati la maggior parte dei terreni su cui si intende effettuare lo spandimento.
Sarà cura del SUAP che riceve la comunicazione provvedere ad inoltrarne tempestivamente una copia a tutti i Comuni interessati e alla competente struttura della Regione Abruzzo (Servizio DPD023).
FRANTOI OLEARI
Si rammenta inoltre che, relativamente ai frantoi oleari, la DGRA del 05/10/2009 n° 559 avente ad oggetto “Direttiva tecnica regionale per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari” (pubblicata nel BURA del 09/12/2009 n° 63) disciplina i contenuti delle comunicazioni e le modalità.
Con Determinazione Dirigenziale n. DPD023/236 del 27/08/2020 sono stati approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione preventiva dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla DGR 559 del 05/10/2009
Con Nota RA/0255455/20 del 01/09/2020 acquisita al protocollo comunale n° 3932 del 02/09/2020 (allegata alla presente news) sono stati trasmessi i nuovi modelli da utilizzare all’interno del procedimento telematico. I modelli sono due e sono distinti per la prima comunicazione e per la comunicazione degli spandimenti successivi.
D’ora in avanti vi invitiamo a integrare la pratica (come allegati liberi) utilizzando i nuovi modelli ufficiali, che per praticità e chiarezza alleghiamo alla presente nota. Essi sono anche consultabili e scaricabili dal sito web della REGIONE ABRUZZO, alla seguente pagina: https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati .
STALLE
Nela sezione documenti , è possibile scaricare il file in word da integrare nella comunicazione che si andrà a fare sul portale, quale allegato libero una volta compilato e firmato digitalmente (qualora la comunicazione riguardi materiale stallatico - EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO). Fermo restando eventuali allegati collegati al procedimenti scaricabili dal sito web della REGIONE ABRUZZO, alla seguente pagina:
https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati .
Richiamata la nota della Regione Abruzzo in capo a tutti i Comuni della Regione Abruzzo del 14/11/2017, la “Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste” si fa presente che qualora la stessa ricade in ambito A.U.A. il procedimento da seguire sarà diverso da quanto sopra esplicato ed è sempre presente all’interno del portale.
AGGIORNAMENTO DEL 23-06-2021
CON DGR 314 del 31/05/2021 è stata approvata la nuova disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (con documentazione reperibile dal sito web della REGIONE ABRUZZO, alla seguente pagina:
https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati . (vedi anche allegato B a DGR 314/2021 quale allegato alla presente NEWS)
In attesa di aggiornamento del portale camerale la modulistica richiamata deve essere utilizzata ad integrazione di quella prevista dal procedimento richiamato quale allegato/i libero/i firmato/i digitalmente.
VENDITA DI RESIDUI DI PRODUZIONE (SOTTOPRODOTTI)
La vendita dei reflui come sottoprodotto è subordinata all’adempimento da parte del produttore del residuo con riferimento a quanto previsto dal D.M. 13.10.2016, n.264, avente ad oggetto il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
In particolare, ai sensi dell’articolo 5 del citato Regolamento, è necessario dimostrare la certezza dell’utilizzo dello stesso residuo con una delle seguenti modalità:
1. presentazione di documentazione idonea a provare “(…) l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo (…)” (art. 5, co.4, D.M. 13.10.2016, n. 264);
2. ovvero, “(…) In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della
tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica. Le schede
tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti(…)” (art. 5, co. 5, D.M. 13.10.2016, n. 264).
Nei casi di cui al numero “2” è necessario predisporre la scheda tecnica seguendo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del richiamato Regolamento.
SOLO PER QUESTO ADEMPIMENTO: la comunicazione viene effettuata a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pineto.te.it omnicomprensiva di tutta la documentazione prevista dalla presente normativa sopra richiamata