Descrizione
Di seguito uno stralcio dell’ordinanza relativamente alla disciplina generale degli alaggi e in modo particolare la parte riguardante gli alaggi liberi a gestione comunale:
[…]
3. Nelle zone demaniali individuate nel P.D.C. quale aree di alaggio imbarcazioni, le operazioni di alaggio, varo e deposito sono consentite nell’osservanza delle seguenti disposizioni:
a) all’interno del lotto demaniale destinato ad alaggio ad ogni posto barca viene destinato uno spazio di larghezza di m. 2,50 posta l’imbarcazione in posizione preferibilmente perpendicolare rispetto alla battigia. Di conseguenza il numero massimo di unità e imbarcazioni presenti contemporaneamente all’interno del lotto demaniale destinati ad alaggio è ricavabile dalla divisione del fronte mare della concessione per la dimensione del posto barca come sopra indicato;
b) sono ammesse unicamente unità e imbarcazioni da diporto come definite dalle vigenti norme in materia di lunghezza fuori tutto non superiore a 7 metri;
c) ogni unità o imbarcazione deve essere munita di autorizzazione rilasciata dal Servizio
Demanio Marittimo del Comune di Pineto;
d) il numero di autorizzazione deve essere permanentemente fissato in modo ben visibile sull’unità o sull’imbarcazione con caratteri indelebili e ben visibili.
L’autorizzazione deve essere conservata con cura dal proprietario ed esibita, in originale o copia autentica, a richiesta delle autorità competenti; nel caso in cui l’unità o l’imbarcazione sia coperta da telo protettivo, i dati dell’autorizzazione dovranno comunque essere ben visibili riportandoli sullo stesso;
e) l’alaggio ed il varo delle unità e delle imbarcazioni deve avvenire unicamente tramite gli appositi corridoi di alaggio e varo debitamente segnalati;
f) ogni unità e imbarcazione può essere spostata dall’area ad essa destinata unicamente per l’effettuazione di operazioni di alaggio e varo, e non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per brevi periodi) in altre zone dell’arenile. Qualora per l’alaggio ed il varo vengano utilizzati appositi carrelli od altri supporti, i medesimi al termine dell’utilizzo dovranno essere immediatamente avvicinati nello spazio destinato all’unità o all’imbarcazione, evitando di lasciarli parcheggiati su altre aree; al rientro dell’imbarcazione ed il suo posizionamento nell’area assegnata, i carrelli o altri supporti dovranno essere portati via senza possibilità di farli sostare ulteriormente sulle aree demaniali. Nel posto barca assegnato è ammessa la sosta dell’imbarcazione su carrelli omologati. E’ vietato l’uso di qualsiasi altra attrezzatura;
g) tutte le unità e imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione e pulizia;
h) é vietato il deposito anche temporaneo sulle unità e sulle imbarcazioni ed al di sotto di esse di qualsiasi materiale o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l’alaggio, il varo e la navigazione;
i) ogni imbarcazione dovrà essere munita di telo di protezione da apporre ogni qualvolta la stessa non venga utilizzata; materiali ed attrezzature conservati a bordo delle barche (sempre comunque nel rispetto della precedente lettera g) dovranno essere debitamente fissati in modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità;
j) nelle zone destinate ad alaggio, varo e deposito delle unità e imbarcazioni è vietata l’esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione straordinaria delle medesime, salvo la normale pulizia, i cui residui non dovranno essere lasciati sul posto ma immediatamente smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Per l’esecuzione di altri lavori l’unità o l’imbarcazione dovrà essere rimossa dall’arenile per essere trasportata in cantieri autorizzati;
k) i proprietari delle unità e delle imbarcazioni sono tenuti, ciascuno per la zona di propria pertinenza, a mantenere la medesima in condizioni di pulizia e decoro, alla rimozione di eventuali rifiuti, cumuli di sabbia o terra ed altro che dovessero essere presenti;
l) in presenza di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale intensità, che
pregiudichino la sicurezza delle unità e delle imbarcazioni depositate sull’arenile, i proprietari delle medesime sono autorizzati a rimuoverle ed a depositarle temporaneamente nella più vicina area demaniale sicura, escludendosi l’utilizzo a ricovero delle aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione dunale e comprese tra il limite sud della concessione intestata alla ditta Hotel Jean Pierre ed il confine col Comune di Silvi, a condizione che ciò venga fatto in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità né il libero passaggio pedonale e veicolare ed i diritti di terzi. Le unità e le imbarcazioni dovranno poi essere ricollocate, a cura dei medesimi proprietari, nell’area ad esse destinata entro 48 ore dalla cessazione delle condizioni meteomarine sfavorevoli.
4. Allo scopo di censire le imbarcazioni che occupano il suolo demaniale libero e per contrastare l’occupazione non autorizzata e l’abbandono delle imbarcazioni, presso il Servizio Demanio Marittimo, a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza è istituito e tenuto aggiornato un apposito registro delle autorizzazioni rilasciate per i lotti demaniali destinati all’alaggio libero contenente tutte le informazioni circa le unità e le imbarcazioni autorizzate al deposito nelle aree demaniali destinate a tale scopo.
5. L’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio, su istanza dell’utente e previo versamento dei diritti comunali di istruttoria, è valida esclusivamente per il periodo fissato, e non comporta alcun diritto al rinnovo automatico; pertanto l’Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento decidere eventuali variazioni alla disposizione ed alle normative di assegnazione delle aree, senza che per ciò derivi acquisizione di diritti da parte dei precedenti assegnatari.
6. Il titolare dell’autorizzazione deve esercitarla personalmente, ed unicamente per il deposito dell’unità o dell’imbarcazione per la quale l’autorizzazione è stata rilasciata, senza alcuna facoltà di cessione temporanea o permanente a favore di terzi, pena la revoca dell’autorizzazione.
7. Nel caso in cui il titolare intenda sostituire l’unità o l’imbarcazione con un’altra, purché sempre di sua proprietà, dovrà farne comunicazione, corredata della fotografia della nuova imbarcazione, e manterrà il diritto ad occupare la medesima area precedentemente assegnata.
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Per quanto sopra illustrato si riporta in allegato il modello di domanda con cui richiedere l’autorizzazione temporanea così come disciplinato dalla vigente normativa.
Il servizio competente è quello del Demanio Marittimo facente capo all’Area Urbanistica, Assetto del Territorio, Attività Produttive.