Attività NCC - Trasferimento Autorizzazione

L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere traferita a soggetto dallo stesso designato purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 9.
Data:

06/12/2021

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Descrizione

L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere traferita, su richiesta del titolare e previo assenso del Comune, a soggetto dallo stesso designato purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del vigente “Regolamento comunale per l’attività di noleggio autoveicoli con conducente”, di cui alla Delibera C.C. n. 43 del 02.09.2016, approvato con Determinazione dirigenziale regionale - Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica - n. 96/2018/DPE005, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
1) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
2) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
3) sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21, recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.”, “[…] Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.[…]”.
Il trasferimento può avvenire per atto tra vivi (art. 15 Regolamento comunale) ovvero per causa di morte del titolare (art. 16 Regolamento comunale) ed il relativo procedimento deve essere attivato ESCLUSIVAMENTE sul portale IMPRESAINUNGIORNO a seconda del caso di cui trattasi, nel rispetto della normativa procedurale contenuta nel Regolamento locale per l’esercizio dell’attività sopra richiamato.

La Legge n. 21 del 15/01/1992, in particolare l’art. 7, non prevede tra le figure giuridiche le società di capitali quali titolari di licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, come confermato con nota n. 251 del 15/02/1996 del Ministero dei Trasporti, il quale ha chiarito che la norma (legge n. 21/92) non prevede la possibilità per le persone giuridiche di essere titolari delle autorizzazione in argomento. Tuttavia, l’art. 2 della Legge n. 218 dell’11/08/2003, recante: “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.”, al comma 4 prevede che: “[…] Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992 […]”, attribuendo pertanto la facoltà di essere titolari di licenza a mezzo autovettura NCC alle sole società di capitali che siano già in possesso di licenza noleggio con conducente autobus.

FONTI NORMATIVE
Legge n. 21 del 15/01/1992, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.”
Legge n. 218 dell’11/08/2003, recante: “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.”
“Regolamento comunale per l’attività di noleggio autoveicoli con conducente”, di cui alla Delibera C.C. n. 43 del 02.09.2016, approvato con Determinazione dirigenziale regionale - Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica - n. 96/2018/DPE005

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 24/02/2025 11:26

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