Descrizione
Le aziende zootecniche in cui si allevano animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ai sensi del DPR n. 317/1996 e della Circolare n. 11 del Ministero della Sanità del 14 agosto 1996, in applicazione della Direttiva 92/102/CEE, sono registrate presso i servizi veterinari delle ASL, i quali attribuiscono un codice aziendale che individua il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali e che qualifica la struttura come unità epidemiologica.
Il codice di identificazione dell’azienda ha la seguente struttura alfanumerica:
- due lettere per la sigla dello Stato, IT
- tre cifre per il codice ISTAT del Comune, 001
- due lettere per la sigla della Provincia, RM
- numero progressivo assegnato all’azienda su base comunale, 002
- Il proprietario di una nuova azienda è tenuto a comunicare al servizio veterinario l’inizio della attività di allevamento e a richiedere l’attribuzione del codice aziendale, la cui assegnazione è obbligatoria anche se si detiene un solo capo.
In applicazione del Reg. (CE) n.° 21/2004 e della Circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute, l’azienda così identificata viene registrata a cura dei Servizi veterinari della ASL territorialmente competenti, nella Banca Dati Nazionale (BDN) riportando le seguenti informazioni:
- codice di identificazione dell’azienda
- indirizzo dell’azienda e coordinate geografiche o un’indicazione geografica equivalente dell’ubicazione dell’azienda
- nome, indirizzo, codice fiscale del proprietario
- nome, indirizzo, codice fiscale del detentore
- specie allevate
- tipo di produzione
- campo dati riservato all’Autorità competente per inserire informazioni di tipo sanitario, restrizioni alle movimentazioni, lo status o altre informazioni relative a programmi nazionali o comunitari
LA MODULISTICA E I PROCEDIMENTI SONO REPERIBILI AL SEGUENTE LINK: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1539&area=sanitaAnimale&menu=tracciabilita