Anagrafe Avicola

L’anagrafe avicola mira a raccogliere informazioni sulla consistenza e distribuzione delle aziende e degli allevamenti avicoli, sulle movimentazioni dei gruppi/partite di avicoli e sulle macellazioni.
Data:

03/01/2019

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Descrizione

Le modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole sono fissate dal Decreto Ministeriale 13 novembre 2013, emanato ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.9.

Devono essere registrate in BDN (Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche) tutte le attività che detengono avicoli per:

allevarli ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento (incubatoi e allevamenti), con esclusione dall’obbligo di registrazione degli allevamenti familiari;
detenerli temporaneamente per fini commerciali o espositivi.
Per allevamento familiare di avicoli s’intende un allevamento con capacità strutturale inferiore a 250 capi che non movimenta avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività commerciale (ad eccezione di quanto previsto dal Reg. CE 852/2004).

Un attività avicola è identificabile in modo univoco in BDN mediante i seguenti elementi:

la localizzazione geografica, associata in modo univoco al codice aziendale attribuito alla struttura;
la specie degli animali;
la proprietà degli animali, identificata mediante il codice fiscale della persona fisica o giuridica.
La registrazione in BDN delle movimentazioni in entrata ed in uscita di avicoli è stabilita con modalità diverse a seconda delle singole attività.

Nel caso di allevamenti di Gallus gallus o Meleagris gallopavo, e per tutti gli allevamenti con orientamento produttivo “Pollame da carne” delle altre specie, gli ingressi e le uscite sono registrati col dettaglio dei gruppi accasati e svuotati/sfoltiti.

Per le altre specie di avicoli, le movimentazioni di ingresso ed uscita devono essere registrate per ciascuna partita, a partire da luglio 2015, ad eccezione delle partite destinate direttamente al allevamenti familiari

Per gruppo s’intendel’insieme di avicoli di uguale stato sanitario allevati contemporaneamente nello stesso ciclo produttivo nel medesimo capannone

Le informazioni principali, da registrare in BDN per ogni tipologia aziendale avicola, sono:

la denominazione dell’allevamento; indirizzo; sede legale; codice fiscale del proprietario degli animali e del detentore, cioè del responsabile degli animali, se diverso dal proprietario;
la specie allevata;
le coordinate geografiche dell’azienda;
la tipologia (esempio: allevamento; commerciante; incubatoio; etc.);
l’orientamento produttivo dell’allevamento (esempio: ovaiole, polli da carne, riproduttori);
le modalità allevamento;
l’eventuale riconoscimento a effettuare scambi intracomunitari, rilasciato alla struttura dalla AC .
Le informazioni sul patrimonio zootecnico avicolo distinto per specie, orientamenti produttivi ed altro, sono desumibili dal numero di avicoli che risultano movimentati nell’anno, per partite o gruppi, in BDN.

Le registrazioni delle movimentazioni in BDN sono effettuate dagli OSA (Operatori del Settore Alimentare) e verificate periodicamente dalle Autorità Competenti.

Le Sanzioni per chi non adempie alla normativa vigente in materia di anagrafe avicola sono definite dall’articolo 57 del D.lg. 9/2010.

Sul riconoscimento sanitario degli stabilimenti di pollame ad effettuare scambi consulta:

decreto Legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 fissa le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.
Le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell’articolo 3.1 del D.lg. 199/2014, rilasciano il riconoscimento e registrano tale informazione in BDN.
nota ministeriale DGSAF 7102 – 19.03.2015 fornisce ulteriori informazioni operative sull’argomento.

LA MODULISTICA E I PROCEDIMENTI SONO REPERIBILI AL SEGUENTE LINK: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1544&area=sanitaAnimale&menu=tracciabilita

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 11/02/2025 12:43

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