Descrizione
Il presente regolamento è diretto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione operanti tra le frequenze 100 KHz e 300 GHz e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della Legge 36 del 22 febbraio 2001.
I principi fondamentali di cui al presente Regolamento sono il “principio di precauzione” come definito nell’art. 174 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed “il principio di cautela e di minimizzazione dell’esposizione” definito dall’art. 4 del D.M. 381/98. In particolare, “la progettazione e la realizzazione
degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile”, compatibilmente con la qualità del servizio, prevedendo l’eventuale introduzione di misure e nuove tecnologie meno impattanti e/o il ricorso al co-siting tra più aziende, al fine di ridurre l’esposizione della popolazione, anche qualora siano rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela, comunque al di sotto degli obbiettivi di qualità prefissati nel presente regolamento , nonché l’impatto ambientale.